La violenza contro le donne: una storia lunga quanto il potere – Parte II
La violenza contro le donne, tematica purtroppo sempre di drammatica attualità, non è un fenomeno moderno ma affonda le sue radici nell’antichità.
Resta di essenziale importanza parlarne, parlarne spesso cercando sopratutto di coinvolgere i giovani, come in occasione dell’evento “Come un’onda contro ls violenza sulle donne” promosso da Rai Radio1 e Giornale Radio a Tivoli venerdì 19 dicembre, con la presenza del Comune, della Procura e della ASL Roma 5. Però, per conoscere meglio il fenomeno e capirne le cause, è altrettanto importante approfondire la sua genesi ripercorrendo l’evoluzione storica delle società umane, dall’antichità ai nostri giorni. Affrontando anche il problema dei complessi rapporti che intercorrono tra uomini e donne e che sono tutt’oggi frutto di un antico retaggio di culture patriarcali e maschiliste che risultano ancora difficili da superare per arrivare ad una corretta e rispettosa convivenza civile.
di
Maria Luisa Nava, già Dirigente MIC
La presa di coscienza delle donne e le lotte per l’emancipazione femminile
I primi movimenti femministi nascono prevalentemente nel mondo anglosassone già tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Un’antesignana del moderno femminismo può essere considerata Mary Astell che, nell’Inghilterra della fine del XVII secolo si schierò contro la “dominazione maschile”, iniziando a pubblicare scritti già a partire dal 1696 nei quali sosteneva che non esisteva nessuna prova dell’inferiorità della donna nei confronti dell’uomo, neppure in ambito biblico e filosofico.
In seguito, già con la rivoluzione francese si aprirono i dibattiti sul ruolo delle donne, in un climax culturale che si basava su principi anticlericali e sui diritti umani. Il più acceso sostenitore della parità fra uomini e donne fu Nicolas de Condorcet, che sostenne non solo l’uguaglianza tra uomini e donne, ma anche il suffragio (diritto di voto) femminile, che venne però rifiutato dall’Assemblea costituente.
Bisogna quindi attendere la seconda metà del XIX secolo perché in Europa si attesti una più marcata coscienza femminista, che si adopera per l’emancipazione femminile, attraverso gli scritti di donne, ma anche di uomini. Ciò accade in Francia, nei Paesi Bassi e arriva anche a coinvolgere gli Stati Uniti a partire dagli inizi del XX secolo.
Infatti, se la scrittrice inglese Mary Wollstonecraft – che pubblicò nel 1792 “A Vindication of the Right of Women” – è considerata la fondatrice del femminismo liberale, a partire dalla metà del XIX secolo, i diritti delle donne e l’emancipazione femminile furono i principi a cui si ispirarono le signore del “Langham Place Circle”. Le dame del circolo si adoperarono in special modo per il “Married Women’s Property Committee” (Comitato per le proprietà delle donne maritate) già a partire dal 1855, che divenne legge nel 1882.
Il voto alle donne e il “suffragio universale”
Nel 1869 nel Regno Unito si colloca la nascita ufficiale di quello che fu la più importante iniziativa femminile per il riconoscimento dei diritti delle donne, universalmente nota come il “movimento delle suffragette”, proprio perché la principale richiesta era la rivendicazione del diritto di voto, per il cui ottenimento si adoperarono con manifestazioni di piazza e forme di protesta che ebbero anche conseguenze di violenta repressione da parte della Forza Pubblica (arresti e perfino la morte di una di loro nel 1913 durante la protesta al Derby di Epsom, che venne stigmatizzata con un’edizione speciale del quotidiano femminile The Suffragette).
Tutto ciò, però, portò nel 1918 al riconoscimento del diritto di voto per le donne da parte del parlamento inglese, come era già in precedenza accaduto in Nuova Zelando nel 1893, seguita dalla Finlandia nel 1906 e dalla Norvegia l’anno successivo e nel 1918 in Germania.
Negli Stati Uniti il suffragio universale risale al 1920, ma già dal 1869 era stato riconosciuto nello stato dello Wyoming. E l’Italia? L’emancipazione femminile arriva nel nostro Paese alcuni decenni più tardi e solo nel secondo dopoguerra l’ordinamento italiano inizia a smantellare formalmente dispositivi patriarcali consolidati. La conquista del diritto di voto alle donne (1945–46) segna il loro l’ingresso a pieno titolo nella cittadinanza politica.

Infatti, il primo febbraio 1945, con il decreto luogotenenziale n. 23 (detto “Bonomi” dal suo estensore), l’Italia conferisce il diritto di voto a tutte le donne che avevano compiuto 21 anni.
Tuttavia, la possibilità di essere elette venne garantita alle donne solo successivamente, con decreto n. 74 del 10 marzo 1946. Le donne si recarono alle urne per la prima volta il 2 giugno dello stesso anno, in occasione del referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubblica: è noto che fu proprio il voto femminile a sancire definitivamente la scelta repubblicana per il nostro Paese.
Tra le conquiste dell’elettorato femminile va ascritto anche il diritto al divorzio, introdotto con la legge 1 dicembre 1970, n. 898 (legge Fortuna-Baslini), un dispositivo che ha incrinato definitivamente l’indissolubilità del matrimonio come dispositivo di controllo.
L’opposizione di parte del Parlamento (Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano), oltre che della Chiesa Cattolica, che si schierava da sempre contro il divorzio, portarono nel 1974 ad indire un referendum abrogativo che, tuttavia, non ebbe successo e che riconfermò la volontà del popolo italiano a favore del divorzio.
Stessa sorte toccò ad un altro importante caposaldo per i diritti delle donne: il diritto all’aborto legale. Infatti, anche la legge 22 maggio 1978 n. 194 che introdusse l’interruzione volontaria della gravidanza fu oggetto di un referendum abrogativo proposto dai cattolici del Movimento per la vita. Ma l’esito dell’iniziativa, giunta al voto il 17 maggio 1981, ebbe un risultato platealmente negativo (68% dei voti contro il 38% degli abolizionisti) e la legge venne definitivamente confermata.
Nel frattempo, venne posta in essere anche una sostanziale riforma del diritto di famiglia con la legge n. 19 del 19 maggio 1975 n. 151, che costituisce uno storico e significativo snodo strutturale: viene abolita la potestà maritale e introdotta la parità giuridica tra i coniugi, ponendo fine alla famiglia patriarcale codificata nel Codice Civile del 1942. Da ultimo, va segnalato che solo con la legge del 5 agosto 1981 n. 442 viene definitivamente emanata l’abrogazione del “matrimonio riparatore” e del draconiano delitto d’onore (definiti dal Codice Rocco del 1930, artt. 554 e 587), per il quale erano previste pene minime per chi uccideva la moglie, una figlia o una sorella per difendere l’onore della famiglia. Si può affermare che una forte spinta verso questa riforma normativa venne dallo scalpore suscitato nell’opinione pubblica italiana dalla vicenda della giovane siciliana Franca Viola, che – a 17 anni – ebbe il coraggio di rifiutare il “matrimonio riparatore” con colui che l’aveva stuprata, nonostante le pressioni della famiglia.

Il suo gesto divenne il simbolo del riscatto delle donne dalla violenza maschile e dell’emancipazione femminile. La conquista di questi diritti fu raggiunta solo 15 anni più tardi, ma va dato merito al legislatore di aver irrevocabilmente estirpato dal diritto penale i residui espliciti di dominio maschile e di una concezione patriarcale della società.
Il nodo contemporaneo: consenso e violenza sessuale
Attualmente, è ancora all’esame del Parlamento Italiano la proposta di modifica dell’art. 609-bis c.p., fondata sul principio del “consenso libero e attuale”, che rappresenta un fronte contemporaneo cruciale: sposta il baricentro dalla prova della costrizione alla centralità della volontà, con implicazioni culturali oltre che tecnico-giuridiche. La Camera ha approvato questa modifica, che ridefinisce il reato: è violenza sessuale chi compie atti sessuali senza questo consenso esplicito, volontario, attuale (al momento dell’atto), libero da coercizione, e non presunto. L’opposizione di alcuni partiti di maggioranza, tuttavia, si è posta a ostacolo dell’approvazione di questo emendamento che, al momento, rimane sospeso in attesa della ratificazione definitiva del Senato.
Conclusioni
Dalla istituzionalizzazione del patriarcato alla sua sacralizzazione cristiana, dalla repressione del sapere femminile alle fratture giuridiche del Novecento emerge una continuità strutturale: il controllo dell’autonomia delle donne come fondamento dell’ordine sociale. Le riforme indicano una direzione, ma non cancellano automaticamente le eredità simboliche e culturali di lungo periodo. Senza consapevolezza storica di tale genealogia, la violenza contro le donne rischia di riprodursi, adattandosi ai linguaggi del presente.
E, pertanto, come dimostrano i numerosi episodi di maltrattamento e persino i femminicidi che ancor oggi funestano le cronache italiane, è tuttora lungo e impervio il cammino che la nostra società deve compiere per conquistare una concreta e reale coscienza della parità di diritti tra uomini e donne e il pieno riconoscimento del reciproco rispetto che sta alla base dei corretti e leali rapporti civili, senza i quali è impossibile una pacifica convivenza.
La violenza contro le donne non è un residuo del passato. È una struttura che si adatta. Cambia linguaggio, muta giustificazioni, ma conserva la stessa funzione: difendere un ordine fondato sul controllo del femminile.
Riconoscerne la genealogia non è un esercizio di memoria. È un atto di lucidità sul presente.
Bibliografia parte II
Levack, Brian P. The Witch-Hunt in Early Modern Europe. 4th ed. London: Routledge, 2016.
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Legge 22 maggio 1978, n. 194, “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,” Normattiva, accessed December 12, 2025, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194=.
Legge 5 agosto 1981, n. 442, “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore,” Normattiva, accessed December 12, 2025, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;442=.
Camera dei deputati, “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso,” Scheda di lettura (XIX legislatura), accessed December 12, 2025, https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-dell-articolo-609-bis-del-codice-penale-in-materia-di-violenza-sessuale-e-di-libera-manifestazione-del-consenso.html.
